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Fase 2 Covid-19: trattamento dei dati personali sullo stato di salute

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Fase 2 Covid-19: trattamento dei dati personali sullo stato di salute

Il Datore di Lavoro:

  1. DEVE attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi che specificano le misure attivate per contenere COVID 19 e per corretto uso dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  2. È AUTORIZZATO a sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
  3. È AUTORIZZATO dal DPCM a richiedere un’autodichiarazione attestante il contatto o meno con persone positive al virus, la provenienza o meno da zone a rischio negli ultimi 14 giorni, di non avere sintomi sospetti e l’accettazione delle misure indicate nell’avviso informativo;
  4. DEVE individuare nel caso, soggetti preposti al trattamento (rilevazione temperatura), autorizzandoli e fornendo le istruzioni necessarie con incarico scritto ad hoc;
  5. NON È AUTORIZZATO a registrare il dato rilevato sulla temperatura;
  6. È AUTORIZZATO a registrare solo il superamento della soglia di temperatura se ciò è necessario a documentare l’impedimento all’accesso in azienda;
  7. DEVE provvedere all’allontanamento dei dipendenti (o al loro momentaneo isolamento se questi sono già presenti in azienda) qualora si rilevi una temperatura superiore ai 37,5°C o quando si riscontri dall’autodichiarazione un rischio di contagio;
  8. DEVE assicurarsi che l’allontanamento o l’isolamento avvengano in modo discreto e con modalità che tutelino la privacy e la dignità del dipendente;
  9. DEVE fornire al dipendente e a chiunque entri in azienda apposita informativa in base all’articolo 13 Gdpr 679/2016 specificando le finalità dei dati raccolti per l’emergenza Covid-19;
  10. DEVE favorire lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza e sistemi di Videoconferenza.