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Aggiornamento su Trattamento Dati ed Emergenza Coronavirus

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Aggiornamento su Trattamento Dati ed Emergenza Coronavirus

IL DATORE DI LAVORO:

1) PUÒ rilevare la temperatura corporea dei dipendenti (in quanto dato personale sullo stato di salute) per consentire l’accesso in azienda o verificare lo stato di salute durante le attività aziendali;

2) PUÒ richiedere a lavoratori, clienti e fornitori una dichiarazione attestante:

  1. la non provenienza da una delle zone a rischio epidemiologico;
  2. l’assenza di contatti con soggetti positivi al virus negli ultimi 14 giorni;

3) DEVE, sulla base dei dati raccolti ai punti 1 (se la temperatura supera i 37,5°C) e 2 (in caso di provenienza da zona a rischio o contato con contagiati negli ultimi 14 giorni), impedire l’accesso ai locali aziendali garantendo comunque la riservatezza e la dignità dei lavoratori interessati;

4) DEVE isolare momentaneamente i lavoratori nel caso sia stata rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C durante l’attività lavorativa garantendo riservatezza e dignità;

5) NON PUÒ registrare i dati acquisiti al punto 1 e 2 né raccogliere alcun tipo di informazione aggiuntiva. La registrazione è anche vietata a priori, in modo sistematico e generalizzato;

6) PUÒ identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo se necessario a documentare le ragioni del mancato accesso ai locali aziendali;

7) DEVE fornire un’informativa sul trattamento dei dati in questo specifico caso (anche verbalmente);

8) DEVE definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati degli interessati e fornire istruzioni necessarie ai soggetti preposti al trattamento;

9) PUÒ invitare i dipendenti a segnalare casi sospetti o eventuali situazioni di pericolo anche mettendo a disposizione canali di comunicazione dedicati;

10) DEVE comunicare ai servizi sanitari competenti l’eventuale variazione del rischio “biologico” in azienda e rivolgersi al medico competente per gli adempimenti connessi.